Unione civile e PMA. Il dissenso del genitore biologico non è ostativo all’adozione del minore nato da PMA - Cass. Civ., Sez. I, sent. 24 novembre 2025 n. 30786
Mercoledì, 26 Novembre 2025
Giurisprudenza
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In tema di adozione in casi particolari ex art. 44, lett. d), L. 184/1983, il dissenso del genitore biologico esercente la responsabilità genitoriale non costituisce più un ostacolo automatico all’accoglimento della domanda di adozione da parte del genitore d’intenzione. Tale dissenso deve essere valutato in funzione del preminente interesse del minore, che si identifica nella tutela della relazione affettiva e familiare consolidatasi con il genitore d’intenzione, ove questa sia caratterizzata da cura, dedizione e continuità. Il rifiuto dell’assenso può essere considerato ragionevole solo se espresso nell’interesse concreto del minore, ossia quando non si sia realizzato un legame esistenziale meritevole di tutela. La conflittualità tra gli adulti o il rifiuto attuale del minore, se frutto di condizionamento, non possono di per sé escludere la costituzione della genitorialità adottiva, che può essere negata solo in presenza di un radicale pregiudizio per il minore derivante dalla prosecuzione della relazione.
La vicenda riguarda una coppia unita civilmente che aveva avviato un progetto genitoriale tramite fecondazione eterologa all’estero. Dopo la nascita della minore e la successiva rottura della relazione tra le due donne, la madre intenzionale ha chiesto l’adozione della minore, con iniziale consenso della madre biologica poi revocato. I giudici di merito hanno rigettato la domanda, valorizzando la conflittualità tra le parti e il rifiuto della minore, ritenendo tali elementi contrari all’interesse della stessa. La Cassazione, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite, ha invece affermato che il preminente interesse del minore deve essere valutato considerando la relazione affettiva preesistente e consolidata con il genitore d’intenzione, e che il dissenso del genitore biologico può essere ostativo solo se fondato su un concreto pregiudizio per il minore, non sulla mera conflittualità o su un rifiuto indotto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata, rinviando per una nuova valutazione conforme a tali principi.
Minori – Unione civile – Adozione in casi particolari del minore nato da PMA eterologa - Dissenso del genitore biologico esercente la responsabilità genitoriale – Preminente interesse del minore - Rif. Leg. artt. 313 e 314 cod. civ., art. 8 CEDU; artt. 44 e 46 della L. 4 maggio 1983, n. 184.
editor: Cianciolo Valeria
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