Adozione legittimante
Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, Ordinanza del 5 agosto 2026, n. 24452, Consigliere Relatore Dott. Alberto Pazzi
Rif. Leg. Artt. 1, 8, 10, 12, 13, 15, 25, 27, 44 Legge 4 maggio 1983 n. 184; Artt. 330 e 333 c.c.
Stato di abbandono – Adottabilità – Capacità genitoriali – Irrecuperabilità – Adozione cd. Mite - Affidamento eterofamiliare
Ai fini della verifica della sussistenza dello stato di abbandono, compete al giudice di merito accertare, nell'attualità, la sussistenza di reiterati comportamenti gravissimi e pregiudizievoli per i minori, indicativi di un'incapacità genitoriale in concreto non recuperabile, stanti l'infruttuosa adozione di tutte le misure assistenziali e di sostegno disponibili e la mancanza di parenti in grado di prendersi cura dei minori; conseguentemente l'adottabilità può essere dichiarata anche quando lo stato di abbandono sia determinato da una situazione psicologica e/o fisica grave e non transitoria, che renda il genitore, ancorché ispirato da sentimenti di amore sincero e profondo, inidoneo ad assumere a conservare piena consapevolezza delle proprie responsabilità verso i figli, nonché ad agire in modo coerente per curarne nel modo migliore lo sviluppo fisico, psichico e affettivo, sempre che il disturbo o le "carenze personologiche" del genitore siano tali da coinvolgere il minore, producendo danni irreversibili al suo sviluppo ed al suo equilibrio psichico, non emendabili da interventi di sostegno e non recuperabili entro tempi compatibili con la necessità del minore
A differenza della adozione c.d. mite, avente il proprio fondamento normativo nell'art. 44, primo comma, lett. d), L. 184/1983, che consente la costituzione di un vincolo di filiazione giuridica che si sovrappone a quello di sangue senza estinguere il rapporto tra il minore e la famiglia di origine, l'adozione c.d. legittimante costituisce l'extrema ratio, cui può pervenirsi soltanto nel caso in cui la conservazione di tali rapporti si ponga in contrasto con l'interesse del minore, che si trova in una condizione di endemico e radicale abbandono, determinato da un'incapacità del genitore di allevarlo e di curarlo, non recuperabile in tempi compatibili con l'esigenza del figlio di conseguire un'equilibrata crescita psicofisica.
editor: Fossati Cesare
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