Addebito della separazione: occorre la prova che la condotta del coniuge abbia reso intollerabile la prosecuzione della convivenza. Tribunale di Latina, sent. 22 ottobre 2025
Il coniuge che intende chiedere l'addebito della separazione, ai sensi dell'art. 151 c.c., ha l'onere di provare non solo l'esistenza di una violazione degli obblighi tra coniugi sorti dal matrimonio, ai sensi dell'art. 143 c.c., ma anche quella di uno stretto nesso di causalità tra tale violazione e l'elemento dell'intollerabilità della convivenza.
Anche nel caso dell'allontanamento dalla casa coniugale e di richiesta di addebito a tale condotta conseguente, spetta al richiedente, e non all'altro coniuge, provare non solo l'allontanamento dalla casa coniugale, ma anche il nesso di causalità tra detto comportamento e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
L’inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, da ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
La relazione di un coniuge con un terzo renda addebitabile la separazione ai sensi dell'art. 151 c.c. qualora dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e, quindi, pur non sostanziandosi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro; grava sul richiedente l'onere di provare la condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà.
Rif. Leg. Artt. 151, 156, 337-ter, 337-sexies c.c.
Addebito della separazione – Intollerabilità della convivenza – Nesso causale – Prova – Anteriorità della crisi coniugale - Affidamento condiviso - Onere di mantenimento del figlio – Assegno unico
editor: Fossati Cesare
|
Sabato, 5 Settembre 2026
Prestiti tra coniugi e prova dell’obbligo restitutorio - Corte d'Appello Firenze, Sez. ... |
|
Sabato, 5 Settembre 2026
Mantenimento arretrato e mutuo comune - Corte d'Appello Palermo, Sez. II, sent. ... |
|
Giovedì, 3 Settembre 2026
Addebito della separazione - Cass. Civ., 30 agosto 2026, n. 24849 |
|
Martedì, 1 Settembre 2026
Separazione con addebito - Cass. Civ., 26 agosto 2026, n. 24783 |



