Provvedimenti indifferibili per garantire la prosecuzione degli studi all’estero da parte della figlia maggiorenne non economicamente indipendente. Tribunale di Genova, ord. 8 ottobre 2025

Martedì, 28 Ottobre 2025
Giurisprudenza | Merito | Figli maggiorenni | Mantenimento dei figli Sezione Ondif di Genova
Tribunale di Genova, Est. Pellegrini, ordinanza 8.10.25 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Premesso che le spese per studi all’estero dei figli sono qualificabili quali spese straordinarie che quindi devono essere concordate tra le parti, in particolar modo qualora si tratti di studi impegnativi e costosi che dovrebbero costituire il frutto di un progetto condiviso tra i genitori e il figlio stesso maggiorenne, va ritenuta fondata, una volta iniziato un determinato percorso di studi, la richiesta del figlio ricorrente di poterlo concludere, tenendo debitamente conto dei tempi di durata di tale percorso e dell’impegno dello studente di completarlo entro tale periodo.

In tale prospettiva, nella ipotesi di cui, nel corso del procedimento instaurato ex art. 473-bis.38 c.p.c. la figlia maggiorenne ricorrente e il padre convenuto abbiano rispettivamente modificato e introdotto domande da decidersi collegialmente con concessione di termini per le memorie ex art. 473-bis.17, avendo le medesime parti chiesto svolgersi accertamenti istruttori necessari al fine di valutare l’esatta entità del patrimonio della madre convenuta, va confermato, con provvedimento indifferibile ex art. 473-bis.15 cpc., quanto già disposto, in via provvisoria, ponendo a carico della madre un contributo mensile entro il limite della somma stabilita tenuto conto del prezzo di vendita della casa familiare, dalla stessa incassato, e delle esigenze della madre e della figlia; vanno tuttavia  disposti accertamenti bancari con indagini della GDF al fine di appurare l’entità del patrimonio della madre e l’esatta entità di quanto ricavato dalla vendita dell’immobile attraverso il successivo deposito sui conti correnti bancari.

Ritenute connesse, le domande della ricorrente e del padre vanno decise con un unico provvedimento collegiale all’esito dell’istruttoria, previa concessione dei termini per le memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c.

Rif. Leg. Art. 473-bis.15, 473-bis.17, 473-bis.38 c.p.c.

Richiesta contributo al mantenimento del figlio maggiorenne – Spese straordinarie – Percorso di studi all’estero – Contributo dei genitori – Vendita casa coniugale - Provvedimenti indifferibili – Accertamenti della Guardia di Finanza – Istruttoria

editor: Fossati Cesare