Opposizione all’atto di precetto: solo l’assegno di mantenimento per il coniuge è compensabile con i crediti del debitore. Tribunale di Catania, sent. 1° settembre 2025

Giovedì, 16 Ottobre 2025
Giurisprudenza | Mantenimento dei figli | Merito
Tribunale Catania, Sez. I, Sent., 01/09/2025, n. 4352 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In sede di opposizione all’atto precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, ferma l’inammissibilità della valutazione di fatti sopravvenuti da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione o del divorzio, può operare la compensazione dell'assegno di mantenimento per il coniuge con altri crediti del debitore, non potendosi distinguere altrimenti la componente alimentare dello stesso: l'assegno di mantenimento in favore del coniuge, infatti, trovando fondamento nel diritto all'assistenza materiale derivante dal vincolo coniugale e non (come invece il mantenimento dei figli economicamente non indipendenti) nello stato di bisogno, non ha natura alimentare e, non potendo il giudice dell'esecuzione modificare il contenuto del titolo esecutivo, deve ritenersi precluso al giudice dell'opposizione all'esecuzione distinguere, nell'ambito dell'unitario assegno di mantenimento spettante al coniuge, una componente propriamente alimentare da una componente effettivamente dovuta a titolo di mantenimento. Diversamente, va esclusa la possibilità di operare la compensazione con crediti aventi natura alimentare, come quello relativo al mantenimento per i figli: il credito relativo al mantenimento dei figli, anche maggiorenni, se ancora economicamente non indipendenti, è propriamente alimentare e presuppone uno stato di bisogno strutturale proprio perché riferito a soggetti carenti di autonomia economica e come tali titolari di un diritto di sostentamento conformato dall’ordinamento con riguardo alla complessiva formazione della persona.

La ragione creditoria è pertanto indisponibile e impignorabile se non per crediti parimenti alimentari e, di conseguenza, non compensabile.

 

Rif. Leg. Art. 447 c.c.; Art. 615 c.p.c.  

Fatti sopravvenuti - Assegno di mantenimento per il coniuge – Natura alimentare – Compensazione - Contributo al mantenimento del figlio

editor: Fossati Cesare