No al mantenimento diretto del minore disabile da parte della madre collocataria se il padre non dimostra la contrazione reddituale rispetto alla pronuncia di divorzio. Corte d'Appello di Taranto, sent. 4 settembre 2025
Non può essere accolta la domanda di mantenimento diretto del figlio minore da parte della madre collocataria, senza obbligo di contribuzione da parte del padre, qualora l’appellante nulla abbia specificato in ordine ai redditi attuali né abbia prodotto alcuna documentazione atta a dimostrare la sua condizione economica e la eventuale riduzione rispetto ai redditi precedenti. Per contro la madre ha documentato lo svolgimento di attività lavorativa e la percezione di redditi sia pure crescenti che, però, non le consentono di provvedere da sola al mantenimento del figlio disabile e privo di ogni autonomia, presso la medesima collocato. Né vi è riscontro dell’inadeguatezza della madre o della sua disattenzione alle esigenze del minore. Il contributo al mantenimento del figlio stabilito in primo grado risulta pertanto di misura contenuta e non suscettibile di riduzione o revoca, anche in considerazione del fatto che il trasferimento a terzi dell'immobile di proprietà, già adibito a casa coniugale, all’esito di una procedura esecutiva immobiliare promossa nei confronti di entrambe le parti, ha sensibilmente inciso sull'assetto di vita del minore e della madre assegnataria, anche sotto il profilo economico.
Rif. Leg. Art. 337-ter c.c.
Contributo al mantenimento del figlio – Disabilità del figlio – Adeguatezza genitoriale – Condizioni economiche e reddituali dei genitori
editor: Fossati Cesare
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