Il significativo divario economico tra le parti e la revoca dell’assegnazione della casa familiare giustificano l’aumento dell’assegno di mantenimento in favore della moglie economicamente più debole. Corte d’Appello di Bari, sent. 2 settembre 2025
In materia di separazione personale dei coniugi, il diritto al mantenimento di quello non economicamente autosufficiente si fonda sul principio di solidarietà post-coniugale e mira a garantire al coniuge richiedente un contributo adeguato a raggiungere un livello di vita conforme al contributo fornito nella vita familiare, tenendo conto delle condizioni economiche e del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Quest’ultimo costituisce un parametro di riferimento per la determinazione dell'assegno, ma deve essere bilanciato con altri criteri quali la condizione e il reddito dei coniugi, il contributo personale ed economico alla formazione del patrimonio comune, la durata del matrimonio.
Per di più, il godimento della casa familiare rappresenta un valore economico che incide sulle condizioni di vita del coniuge assegnatario e la perdita di tale beneficio determina una modifica peggiorativa della sua situazione economica per via della necessità di reperire un alloggio in locazione o di sostenere altri oneri abitativi.
La revoca dell'assegnazione della casa familiare riveste peraltro un valore economico tanto per l'assegnatario, che ne viene privato con la revoca, quanto per l'altro ex coniuge, proprietario esclusivo, che se ne avvantaggia attraverso il compimento di attività suscettibili di valutazione economica, precluse col provvedimento di assegnazione, potendo lo stesso andarvi ad abitare o concederla in locazione o impiegarla per la produzione di reddito.
Nel caso di specie, il significativo divario economico e reddituale tra le parti, a vantaggio dell’ex marito le cui condizioni economiche sono ulteriormente migliorate a seguito della cessazione di oneri significativi, quali il pagamento delle rate di mutuo per l'acquisto del suo studio professionale e il versamento dell'assegno a titolo di contributo di mantenimento ordinario delle figlie divenute economicamente autosufficienti, incidono sulla maggiore disponibilità economica dell’obbligato ai fini di un aumento dell'assegno di mantenimento in favore della coniuge, in quanto seppure le obbligazioni verso le figlie e quelle verso la moglie operino su piani differenti, il venir meno delle prime incide sulle potenzialità economiche del coniuge obbligato. Peraltro, nella quantificazione dell’assegno di mantenimento in favore della coniuge si dovrà tenere conto altresì delle esigenze abitative della moglie e della necessità di garantirle un tenore di vita adeguato.
Rif. Leg. Art. 156 c.c.
Assegno di mantenimento – Solidarietà post-coniugale – Tenore di vita – Disparità economica e reddituale – Assegnazione della casa familiare – Revoca – Aumento dell’assegno di mantenimento
editor: Fossati Cesare
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