Assegno in funzione perequativa-compensativa. Lo squilibrio economico deve accertarsi con riferimento al momento del divorzio - Cass. Civ., Sez. I, ord. 8 settembre 2025 n. 24759

Mercoledì, 10 Settembre 2025
Giurisprudenza | Legittimità | Divorzio | Separazione e divorzio
Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 8 settembre 2025 n. 24759 – Pres. Tricomi, Cons. Rel. Casadonte per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Gli accordi intervenuti fra le parti in sede di separazione non rilevano ai fini del riconoscimento dell’assegno di divorzio, dovendosi effettuare l'accertamento con riferimento al momento del divorzio. Detti accordi fanno chiaro riferimento non alla compensazione del contributo dato dalla moglie alla formazione del patrimonio familiare ma attengono alla suddivisione del patrimonio comune esistente in quel momento, senza alcun elemento che giustifichi una loro rilevanza ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile e delle sue funzioni.

 
Divorzio - Assegno in funzione perequativa-compensativa - Squilibrio tra i patrimoni delle parti - Esistenza al momento del divorzio di uno squilibrio economico tra gli ex coniugi - Diritto dell'ex coniuge ad una quota del TFR dell'altro coniuge – Rif. Leg. artt. 2120 e 2123 cod. civ.; art. 12-bis della Legge 1 dicembre 1970 n. 898.

editor: Cianciolo Valeria