Accollo del mutuo in separazione consensuale e mancata previsione nel divorzio - Trib. Brescia, Sez. I, sent. 3 aprile 2026 n. 3521
Mercoledì, 13 Maggio 2026
Giurisprudenza
| Separazione e divorzio
| autonomia privata e contrattuale
| Merito
Sezione Ondif di Brescia
La clausola contenuta nell’accordo di separazione consensuale, omologato, con cui un coniuge si accolla l’integrale pagamento delle rate di mutuo gravante su bene comune destinato a (già) casa coniugale integra pattuizione di contenuto eventuale ed autonomo rispetto alle condizioni proprie della separazione; essa, quale negozio distinto e vincolante tra le parti ai sensi dell’art. 1372 c.c., non è suscettibile di modifica o revoca in sede di regolamentazione della crisi familiare e non viene meno, né si considera superata, per il solo fatto che la successiva sentenza di divorzio non rechi una specifica previsione sul mutuo. Ne consegue l’insussistenza del diritto di regresso ex coniuge che, dopo il divorzio, pretenda la ripetizione pro quota delle rate pagate integralmente in forza dell’accollo convenzionale.
C1 e P1, ex coniugi, avevano acceso insieme un mutuo per l’acquisto della casa coniugale, con obbligo di pagamento al 50% ciascuno. Con la separazione consensuale omologata nel 2015, la casa veniva assegnata a C1 e, in quell’accordo, C1 si impegnava a pagare integralmente le rate del mutuo anche per la quota dell’ex moglie.
Dopo il divorzio (2018), C1 sostiene che, poiché nella sentenza di divorzio non si parla del mutuo, l’accollo pattuito in separazione sarebbe venuto meno e quindi P1 dovrebbe rimborsargli la metà delle rate da lui pagate; per questo ottiene nel 2024 un decreto ingiuntivo. P1 si oppone, richiamando l’accordo di separazione: il mutuo era stato accollato a C1 e quel patto, secondo lei, resta valido.
Il Tribunale le dà ragione: la clausola sull’accollo del mutuo è una pattuizione autonoma dell’accordo di separazione (non una condizione “tipica” della separazione) e quindi continua a vincolare le parti anche dopo il divorzio, pur se quest’ultimo non la richiama. Di conseguenza, C1 non ha diritto di regresso, il decreto ingiuntivo viene revocato e C1 è condannato alle spese di lite.
Separazione – Accollo – Mutuo ipotecario cointestato - Divorzio e mancata previsione sul mutuo - Accordi di separazione: contenuto necessario vs contenuto eventuale - Rif. Leg. artt. 158, 1362, 1372 ss. cod. civ.; artt. 132, 281 sexies, 473-bis.29 c.p.c.; 118 disp. att. c.p.c.
editor: Cianciolo Valeria
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