La funzione degli ordini di protezione - Tribunale di Pavia, Sez. III, Ord., 27 febbraio 2026

Giovedì, 26 Marzo 2026
Giurisprudenza | Merito | Separazione e divorzio | Violenza - Ordini di protezione Sezione Ondif di Pavia
Tribunale di Pavia, Sez. III, Ord., 27 febbraio 2026; Pres. Caterbi, Rel. Rocchetti per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Gli ordini di protezione di cui agli art. 473bis.69 ss. c.p.c. mirano a contrastare gli “abusi familiari” e sono diretti a tutelare l'integrità psico-fisica ovvero la libertà del coniuge o del convivente more uxorio vittime di abusi e maltrattati, non già la mera proprietà od altro diritto reale o personale di godimento dell'immobile; l'ordine di allontanamento del coniuge o convivente violento dalla casa familiare è un provvedimento che inibisce il godimento dell'immobile quale conseguenza dell'essere autore di condotte lesive dell'altrui incolumità psico-fisica o libertà personale, a prescindere dalla proprietà del bene o del regime giuridico patrimoniale tra i coniugi o conviventi di fatto; nell'ipotesi in cui l'autore della condotta abusiva sia titolare di diritto reale o personale di godimento dell'immobile, l'ordine di allontanamento potrebbe, al più, rappresentare una misura anticipatoria del provvedimento di assegnazione della casa familiare da adottarsi in sede di separazione o divorzio (considerato che attribuisce alla vittima il godimento esclusivo dell'unità immobiliare per tutta la durata dell'ordine di protezione), non già un provvedimento di rilascio anticipato del bene occupato dal coniuge separato e non titolato in favore di colui che, invece, ne vanta la proprietà esclusiva.


Separazione e divorzio – Provvedimenti d’urgenza - Allontanamento dalla casa familiare - Funzione degli ordini di protezione – Riforma Cartabia; Rif. Leg. Art. 473bis.69 e 700 c.p.c.

editor: Ferrandi Francesca