Sospeso dall’esercizio della responsabilità genitoriale il padre violento e inconsapevole della gravità delle sue condotte. Tribunale di Genova, ord. 28 luglio 2025
Qualora dagli elementi acquisiti al processo risulti che il padre, il quale pare attraversare un “momentaneo stato di difficoltà psicologica”, si sia reso responsabile di gravi condotte di violenza, anzitutto verbale, perpetrate ai danni della moglie e del figlio minore, in conseguenza delle quali è stato avviato a suo carico un procedimento penale per il delitto di maltrattamenti in famiglia, nel contesto del quale è stata applicata la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi familiari e il presidio del braccialetto elettronico, in funzione della tutela del preminente interesse del minore, va provvisoriamente disposta la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale del medesimo genitore, che non ha realmente percepito la gravità delle sue condotte e non ha maturato una reale consapevolezza delle ripercussioni di tali agiti sull’equilibrio psico-fisico e la serenità del bambino, così rivelando gravi carenze nella propria funzione.
Rif. Leg. Artt. 333, 337-ter c.c. – artt. 473-bis.40 e ss. cpc
Separazione dei coniugi – applicazione delle norme sulla violenza - sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale – Pregiudizio del minore – Attività di monitoraggio e controllo da parte dei Servizi Sociali - Curatore Speciale del minore – Mantenimento del figlio minore.
Nel contesto di una separazione coniugale, con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c., all’esito della prima udienza fissata con termini ridotti alla metà, il Tribunale di Genova sospende dall’esercizio della responsabilità genitoriale il padre violento nei confronti della moglie e del figlio, la cui condotta risulta foriera di un serio pregiudizio per l’integrità psico-fisica del minore.
Rilevato che il bambino vive con la madre, e la di lei famiglia, in altra regione e che il minore si è ben inserito nel contesto familiare, scolastico e amicale del luogo, non sono ritenute sussistenti ragioni per imporre un rientro del minore in Genova, occorrendo, piuttosto, invitare la madre ricorrente a provvedere alla regolarizzazione della posizione anagrafica del minore.
Ai Servizi Sociali e al Consultorio Familiare viene rinnovato il mandato già conferito di vigilanza, monitoraggio e supporto del nucleo, con avvio di un percorso di supporto psicologico per il minore presso il Consultorio Familiare territorialmente competente.
Stante l’autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, viene demandato a Servizi Sociali il compito di gestire le videochiamate padre - figlio, da effettuarsi inizialmente in forma protetta, purché non emergano elementi di pregiudizio per il minore.
Disposta la presa in carico dal padre da parte del Centro di Salute Mentale competente per territorio, in ragione del potenziale conflitto di interessi che rischia di ingenerarsi tra la madre, della quale non sono emersi profili di inadeguatezza, e il figlio, viene nominato un curatore speciale al minore ai sensi dell’art. 473-bis.8 c.p.c., con funzione di garantire al medesimo effettiva rappresentanza processuale nell’odierno procedimento.
Considerate le condizioni reddituali e patrimoniali dei genitori, in attesa di ulteriori approfondimenti istruttori, viene stabilito il contributo paterno al mantenimento ordinario del figlio, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso introduttivo e con ripartizione delle spese straordinarie in favore del figlio, in misura pari alla metà per ciascun genitore.
Riservata al prosieguo la valutazione dell’istanza di ascolto del minore, nonché delle ulteriori richieste formulate dalle parti.
editor: Fossati Cesare
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