Nulla la Consulenza Tecnica d’Ufficio espletata senza la partecipazione di una delle parti. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 18 luglio 2025, n. 20109

Cass. civ., Sez. I, Est. Pazzi, Ord., 18/07/2025, n. 20109 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il chiaro tenore dell’art. 194 c.c. prescrive che le attività del consulente tecnico d'ufficio debbano essere espletate con la partecipazione di tutte le parti del processo, tenuto conto della necessità di rispettare il principio del contraddittorio nell'intero svolgimento delle operazioni peritali, a prescindere dalle concrete modalità con cui le stesse siano state espletate; ne consegue che, ove una delle parti sia stata privata della possibilità di parteciparvi, la consulenza deve ritenersi nulla, non potendo la lesione del diritto di difesa determinatasi durante le operazioni compiute dal consulente essere colmata a posteriori

Conf. Cass. 27773/2022, Cass. 25446/2023

 

Rif. Leg. Art. 194 c.p.c.

Operazione peritali – Partecipazione – Parte - Nullità

La Corte di Cassazione è chiamata a pronunciarsi sulla questione relativa alla eccezione di nullità della consulenza tecnica d'ufficio, in ragione dell'assenza del genitore biologico del minore nelle fasi di espletamento dell'incarico da parte del consulente, ritenuta infondata dalla Corte d’Appello di Potenza investita dell’impugnazione della sentenza del Tribunale per i minorenni che aveva dichiarato lo stato di adottabilità del minore.

Anche la Corte Territoriale riteneva dimostrato lo stato di abbandono del minore per effetto dell'avvenuto accertamento, nel corso della C.T.U. espletata in grado di appello, dell'inidoneità genitoriale del padre, il quale era risultato incapace di avere anche la minima consapevolezza del significato di essere genitore e delle connesse responsabilità.

La Suprema Corte ritiene che, a mente dell’art. 194 c.p.c., risulti erroneo l'assunto della Corte distrettuale secondo cui il solo legittimato alla partecipazione all'audizione del minore fosse il consulente di parte eventualmente nominato e non anche la parte personalmente e il suo difensore.

Peraltro la relazione del C.T.U., anche nella parte in cui ha dato atto delle dichiarazioni del minore raccolte dal consulente in forma e con modalità riservate ha inciso sull'esito del processo, risultando dirimente la valutazione delle risultanze dei colloqui tra il bambino e il genitore.

L'accoglimento della prima doglianza comporta l'assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’Appello di Potenza, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

editor: Fossati Cesare