Accesso agli atti. Il padre ha diritto di conoscere l’effettiva iscrizione della figlia all’università - TAR Toscana, Sez. IV, sent. 27 giugno 2025 n. 1212
Lunedì, 14 Luglio 2025
Giurisprudenza
| Merito
| Giurisprudenza Amministrativa
| Mantenimento dei figli
Sezione Ondif di Firenze
Deve essere accolta la domanda di accesso agli atti presentata dal padre per avere conoscenza dell’effettiva iscrizione della figlia all’università, del dettaglio degli esami sostenuti, con le relative date, e dell’eventuale conseguimento della laurea e della data del titolo, se conseguito, al fine di verificare la legittimità della partecipazione alle spese di mantenimento della stessa, nella prospettiva di procedere giudizialmente ad una eventuale revisione dell’assegno di mantenimento.
L’Università deve ritenere sufficiente, ai fini della prevalenza sull’interesse alla riservatezza della figlia, l’interesse del padre, data l’età adulta della controinteressata (già trentunenne), a sapere se la figlia abbia proseguito il suo percorso di studi universitario, perché tale elemento, senza dubbio, astrattamente incide sulla permanenza dell’obbligo di mantenimento.
Accesso agli atti – Diritto del padre a conoscere l’iscrizione universitaria della figlia - Tutela del diritto alla riservatezza – Interesse giuridicamente rilevante del soggetto che chiede l’accesso - Rif. Leg. artt. 22 e 24, comma 6, lett. d), Legge 7 agosto 1990, n. 241.
editor: Cianciolo Valeria
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