Valida l'acquisizione da parte del CTU di materiale biologico se c’è l’autorizzazione del Giudice - Cass. Civ., Sez. I, ord.17 giugno 2025 n. 16284
Giovedì, 19 Giugno 2025
Giurisprudenza
| Riconoscimento / Disconoscimento
| Processo civile
| Legittimità
Nei procedimenti di accertamento giudiziale della genitorialità, la CTU rappresenta lo strumento più idoneo, avente margini di sicurezza elevatissimi, per l'acquisizione della conoscenza del rapporto di filiazione naturale, e con esso il giudice accerta l'esistenza o l'inesistenza di incompatibilità genetiche.
Nei giudizi promossi per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale, l'esame genetico sul presunto padre si svolge mediante consulenza tecnica cd. percipiente, ove il consulente nominato dal giudice non ha solo l'incarico di valutare i fatti acclarati o dati per esistenti, ma anche di accertare i fatti stessi.
L'impossibilità per il consulente percipiente di accertare, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, un fatto principale sussiste solo se la parte non assolve l'onere di allegazione dello stesso a fondamento della domanda.
Filiazione – Sentenza dichiarativa della paternità naturale - Indagini ematologiche e genetiche sul DNA - Procedimenti di accertamento giudiziale della genitorialità - Esame genetico sul presunto padre – CTU - Consulente percipiente - Autorizzazione del giudice - Validità della CTU - Rif. Leg. art. 269 cod. civ.; artt. 61, 112, 115, 156, 157, 194 c.p.c. artt. 111 Cost.; artt. 6, 8 CEDU; art. 7 CDFUE.
editor: Cianciolo Valeria
Giovedì, 26 Giugno 2025
Natura dell’ammonimento ex art. 709-ter c.p.c. e discrezionalità del giudice - Tribunale ... |
Giovedì, 26 Giugno 2025
Qual è il momento determinante ai fini della tempestività del deposito telematico ... |
Martedì, 24 Giugno 2025
Azione revocatoria: la natura gratuita o onerosa dell’atto di attribuzione patrimoniale in ... |
Martedì, 10 Giugno 2025
La mutatio libelli contenuta nella comparsa conclusionale di replica è inammissibile in ... |