Valida l'acquisizione da parte del CTU di materiale biologico se c’è l’autorizzazione del Giudice - Cass. Civ., Sez. I, ord.17 giugno 2025 n. 16284

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 17 giugno 2025 n. 16284 – Pres. Acierno, Cons. Rel. Tricomi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nei procedimenti di accertamento giudiziale della genitorialità, la CTU rappresenta lo strumento più idoneo, avente margini di sicurezza elevatissimi, per l'acquisizione della conoscenza del rapporto di filiazione naturale, e con esso il giudice accerta l'esistenza o l'inesistenza di incompatibilità genetiche.
Nei giudizi promossi per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale, l'esame genetico sul presunto padre si svolge mediante consulenza tecnica cd. percipiente, ove il consulente nominato dal giudice non ha solo l'incarico di valutare i fatti acclarati o dati per esistenti, ma anche di accertare i fatti stessi.
L'impossibilità per il consulente percipiente di accertare, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, un fatto principale sussiste solo se la parte non assolve l'onere di allegazione dello stesso a fondamento della domanda.

 
Filiazione – Sentenza dichiarativa della paternità naturale - Indagini ematologiche e genetiche sul DNA - Procedimenti di accertamento giudiziale della genitorialità - Esame genetico sul presunto padre – CTU - Consulente percipiente - Autorizzazione del giudice - Validità della CTU - Rif. Leg. art. 269 cod. civ.; artt. 61, 112, 115, 156, 157, 194 c.p.c. artt. 111 Cost.; artt. 6, 8 CEDU; art. 7 CDFUE.

editor: Cianciolo Valeria