Il cognome del minore può essere sostituito con quello del genitore biologico se rispondente al suo interesse e al suo diritto all’identità personale. Tribunale di Lecce, Decreto 8 maggio 2025

Giovedì, 5 Giugno 2025
Giurisprudenza | Riconoscimento / Disconoscimento | Cognome | Merito Sezione Ondif di Lecce
Tribunale di Lecce, Est. Carra, decreto 8.05.25 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi
la nota dell'avv. Luca Monticchio per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Considerato che il diritto al “nome”, comprensivo dei due elementi del  “prenome” e del “cognome”, costituisce uno dei diritti fondamentali della persona, avente copertura costituzionale assoluta, quale strumento identificativo di ogni individuo, le richieste disposizioni modificative del cognome di un minore, sia che si tratti di modifiche c.d. accrescitive, in termini di aggiunta, al cognome attuale di un genitore, del cognome dell’altro genitore, con anteposizione o posposizione del nuovo cognome, sia  di modiche di indole schiettamente sostitutiva, sono accoglibili in funzione esclusiva dell’interesse della prole minore, che è, essenzialmente, quello di evitare un danno alla sua identità personale, intesa anche come proiezione della sua personalità sociale.

Il Giudice di merito, prescindendo da qualsiasi meccanismo di automatica attribuzione del cognome dell’uno o dell’altro genitore, è chiamato a pronunciare un provvedimento necessariamente contrassegnato da un ampio margine di discrezionalità, quale frutto di libero e prudente apprezzamento: nell’ambito di detto apprezzamento, assume, poi, un rilievo centrale non tanto l’interesse dei genitori, quanto quello del minore ad essere identificato nel contesto delle relazioni sociali in cui si trova inserito.

 

Rif. Leg. Art. 262 c.c.

Dichiarazione di disconoscimento della paternità – Diritto al nome e all’identità personale – Interesse del minore

Il Tribunale di Lecce accoglie l’istanza di sostituzione dell’attuale cognome del minore con il cognome del padre biologico che lo ha riconosciuto, previo disconoscimento della paternità del marito della madre a mezzo di sentenza passata in giudicato.

Nel caso di specie risulta di ogni evidenza come l’uso del patronimico, tanto nei contesti comunicativi formali, quanto in quelli informali della quotidianità, costituisca il mezzo più conveniente di identificazione del minore, in relazione all’ambiente in cui lo stesso è cresciuto sino al momento del riconoscimento da parte del padre biologico.

Sostiene il Tribunale che l’assunzione, per il futuro, del patronimico, in sostituzione dell’attuale cognome, risulti coerente con il dato oggettivo della preesistenza di una relazione interpersonale tra il ricorrente e il minore ininterrottamente e univocamente manifestata con i tratti tipici di una relazione tra padre e figlio.

Viene, oltretutto, radicalmente esclusa, la sussistenza del rischio che il minore abbia a subire, in futuro, un diretto pregiudizio che possa derivargli dalla cattiva reputazione del padre.

Sono altresì richiamate e condivise le osservazioni dedotte dal Curatore Speciale del minore nel procedimento di disconoscimento della paternità dallo stesso instaurato, le quali tutte militano nel senso di una piena conformità ai superiori e inderogabili interessi del minore, della sostituzione dell’attuale cognome con il patronimico, come richiesta con il ricorso introduttivo.

editor: Fossati Cesare