L’alimentando nullatenente deve provare di non poter lavorare - Cass. Civ., Sez. I, ord. 30 maggio 2025 n. 14464

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 30 maggio 2025 n. 14464 – Pres. Giusti, Cons. Rel. Dal Moro per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il diritto agli alimenti è legato alla prova non solo dello stato di bisogno, ma anche della impossibilità di provvedere, in tutto o in parte, al proprio sostentamento mediante l'esplicazione di un'attività lavorativa, sicché ove l'alimentando non provi la propria invalidità al lavoro per incapacità fisica o l'impossibilità, per circostanze a lui non imputabili, di trovarsi un'occupazione confacente alle proprie attitudini e alle proprie condizioni sociali, la relativa domanda deve essere rigettata.

 
Separazione - Alimenti – Presupposti – Rif. Leg. artt. 147, 148, 155 e 156, 433, 438 cod. civ.

editor: Cianciolo Valeria