Separazione e quantificazione dell'assegno

Separazione coniugale: quantificazione dell’assegno di mantenimento del coniuge e dei figli.

Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, Ordinanza 23 luglio 2026, n. 23945, Consigliere Relatore Dott.ssa Maura Caprioli

Rif. Leg. Artt. 156, 337-ter c.c.

Separazione coniugale – Assegno di mantenimento in favore del coniuge – Consistenza patrimoniale – Contrazione dei redditi – Quantificazione del contributo al mantenimento del coniuge e dei figli – Motivazione - Decorrenza

Cass. civ., Sez. I, Ord., 23/07/2026, n. 23945 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La rappresentazione puntuale della posizione economica del marito, di cui si è considerata la pregressa storia lavorativa di ingegnere, dotato di elevate competenze professionali, proprietario di un immobile gravato da un mutuo,  già titolare di quote societarie vendute alla propria madre, nonché delle vicende relative alle modifiche reddituali che hanno condotto via via ad una significativa riduzione delle entrate mensili, tale da  incidere sulla quantificazione degli emolumenti riconosciuti in favore di moglie e figlie, non rivela una obiettiva carenza nell'indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice del merito alla formazione del proprio convincimento, delineandosi - anzi - una chiara esplicitazione del quadro probatorio nonché una accurata disamina logico-giuridica che lascia trasparire il percorso argomentativo seguito in punto assegno di separazione.

Proprio tenendo conto delle variazioni reddituali intervenute nel corso degli anni, il giudice del merito ha ritenuto di fissare la decorrenza dell'assegno di mantenimento recependo le istanze di modifica intervenute nelle more del giudizio, con ciò non configurandosi alcun vizio motivazionale in ragione della chiarezza delle motivazioni che hanno indotto la Corte territoriale a far decorrere la riduzione della misura dell'assegno in coincidenza con la cessazione del rapporto di lavoro.

editor: Fossati Cesare