Nessuna assegnazione della casa familiare se contraria agli interessi del minore - Cass. Civ., Sez. I, ord. 30 maggio 2025 n. 14460

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 30 maggio 2025 n. 14460 – Pres. Giusti, Cons. Rel. Dal Moro per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nei casi di crisi familiare ai sensi dell'art. 337 bis c.c., nel regolare il godimento della casa familiare il giudice deve tener conto esclusivamente del primario interesse del figlio minore, con fa conseguenza che l'abitazione in cui quest'ultimo ha vissuto, quando fa famiglia era unita, deve essere di regola assegnata al genitore presso cui il minore è collocato con prevalenza, a meno che non venga esplicitata una diversa soluzione (anche concordata dai genitori) che meglio tuteli il menzionato interesse del minorе.
Deve pertanto rigettarsi la richiesta di assegnazione della casa coniugale avanzata dal genitore collocatario laddove il trasferimento della minore presso l'ex casa coniugale non sia una soluzione conforme al suo interesse, in ragione, tanto del fatto che ciò potrebbe comportare una traumatica recisione di tutte le abitudini di vita domestica, affettiva stante il forte affetto per la nonna materna, consolidatosi per un tempo di gran lunga maggiore di quello trascorso presso la casa familiare con il padre, quanto del fatto che il trasferimento nella casa coniugale, potrebbe esporla nuovamente alla conflittualità tra la stessa e la nonna paterna residente nella stesa palazzina, che era stata così accesa da determinare a detta della stessa ricorrente - la crisi coniugale e l'allontanamento della madre e della bambina dalla casa coniugale.
 
 
Casa coniugale - Allontanamento della madre con la figlia dalla casa coniugale - Richiesta di assegnazione della casa coniugale - Rigetto della richiesta per motivi contrari al benessere del minore - Rif. Leg. art. 337 sexies cod. civ.

editor: Cianciolo Valeria