Adozione dei provvedimenti di cui all’art. 473-bis.39 c.p.c. per inosservanza degli obblighi di mantenimento - Trib. di Verona, Ord., 7 aprile 2025
Si ringrazia l’Avv. Marina Crisafulli per la segnalazione del provvedimento
Il Tribunale scaligero ha applicato l’art. 473-bis.39, comma 1, c.p.c., comminando una sanzione di € 100,00 al giorno al soggetto obbligato che aveva sospeso l’erogazione del contributo al mantenimento verso la prole, adducendo la compensazione con altre spese dallo stesso obbligato fatte. Si è, infatti, escluso che il mantenimento potesse compensarsi con altre voci di spesa accessorie, peraltro, non documentate.
Mantenimento dei figli - Mantenimento - Provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni; Rif. Leg. Art. 473-bis.39, comma 1, c.p.c.
editor: Ferrandi Francesca
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