L’inserimento dei nonni nella vita del nipote non può essere imposto e deve essere attentamente valutato alla luce del preminente interesse del minore. Tribunale per i Minorenni di Napoli, sent. 4 aprile 2025

Giovedì, 17 Aprile 2025
Giurisprudenza | Merito | Minori
TM Napoli, Est. Labonia, sentenza 4.04.25 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Affinché si possa dare corso al ripristino, o alla costruzione, della relazione ascendenti – nipoti, occorre verificare quale sia il preciso vantaggio che derivi a questi ultimi dalla partecipazione dei nonni al progetto educativo e formativo che riguarda i minori, senza che sia possibile imporre loro alcuna frequentazione, specie se hanno compiuto dodici anni o hanno comunque capacità di discernimento.

Le norme sul diritto dei minori di conservare rapporti significativi con gli ascendenti non attribuiscono a questi ultimi un autonomo diritto di visita, ma introducono un ulteriore elemento di indagine e di valutazione nella scelta e nell’articolazione dei provvedimenti da adottare nella prospettiva di una rafforzata tutela del diritto dei minori ad una crescita serena ed equilibrata, essendo la prospettiva di questi ultimi e non quella dell’ascendente, a dover essere apprezzata e tutelata, in conformità ai principi generali vigenti in materia di provvedimenti relativi ai minori.

 

Rif. Leg. Art. 317-bis c.c.

Diritto di visita dei nonni – Preminente interesse del minore  – Conflitto genitori / nonni – Rifiuto incontri nonni – nipoti

 

Il Tribunale per i Minorenni di Napoli respinge il ricorso promosso dai nonni paterni che chiedono di ripristinare il rapporto con i nipoti, interrotto dalla nuora la quale, pur continuando ad abitare, in seguito alla morte del marito e figlio degli istanti, nell’immobile concesso in comodato gratuito dai medesimi ricorrenti, ha progressivamente limitato il rapporto tra i propri figli e i ricorrenti.

Il Collegio rileva che il diritto riconosciuto ai nonni ai sensi dell’art. 317-bis c.c., è strettamente correlato all’interesse del minore di conservare, per un corretto e armonioso sviluppo della personalità, il rapporto con gli ascendenti: qualora la frequentazione con i nonni si traduca in una ragione di turbamento e di disequilibrio affettivo, nel bilanciamento tra i due, entrambi garantiti, il diritto dei nonni è destinato a soccombere ed è comunque condizionato alla valutazione del Giudice avente di mira l’interesse del minore.

Nella fattispecie, all’esito dell’istruttoria, il Tribunale ritiene che il preminente interesse dei minori sia quello di non incontrare i nonni paterni, percepiti come figure poco protettive e anzi oppositive.


*Si ringrazia l'Avv. Colomba Eccellente, presidente Ondif sez. Napoli

editor: Fossati Cesare