Accordi fra figlia e madre non collocataria - Corte d'Appello Bologna, Sez. I, sent. 18 gennaio 2025 n. 132
Avuto riguardo all'età e alle condizioni attuali della ragazzina, per come descritte nella relazione del Servizio Sociale, tenuto conto della raggiunta stabilità della collocazione della stessa presso la residenza del padre con il quale ormai vive da più di due anni, in accoglimento dell'appello incidentale spiegato dal padre, fermo restando l'affidamento della minore ad entrambi i genitori secondo la disciplina propria dell'affidamento condiviso, va disposta la collocazione prevalente della figlia presso la residenza paterna, con ampia libertà nella frequentazione con la madre.
Gli incontri della figlia con la madre vanno, dunque, rimessi ad accordi da prendersi direttamente tra la minore e la madre, tenuto conto dei desideri ed esigenze della minore.
Deve essere confermato, stante la sua evidente utilità, il monitoraggio dei S.S. competenti per territorio sul nucleo familiare separato, con compiti di proseguire nelle iniziative di supporto alla minore e ai genitori.
Nella fattispecie, la Corte d’Appello ha disposto che ciascun genitore provvedesse al mantenimento diretto della figlia, revocando quindi l'assegno posto a carico del padre, mentre per ciò che riguarda le spese straordinarie queste sono state determinate sulla base del Protocollo del Tribunale, nella misura del 40% per la madre e del 60% per il padre.
Provvedimenti per i figli – Rif. Leg. art. 337 ter cod. civ.
editor: Cianciolo Valeria
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