Mantenimento del figlio maggiorenne: a carico del richiedente l’onere di provare la mancanza di indipendenza economica e l’impegno nella ricerca di un’occupazione. Corte d’Appello di Milano, Sentenza 6 febbraio 2025
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In conformità al principio di prossimità o vicinanza della prova, l'onere di dimostrare le condizioni che fondano il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne è a carico del richiedente. Ai fini dell'accoglimento della domanda, così come del permanere dell'obbligo a fronte dell'istanza di revoca dello stesso da parte del genitore, è pertanto onere del figlio provare non solo la mancanza di indipendenza economica, ma anche di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari dedizione, operato nella ricerca di un lavoro. Peraltro, la legittimazione iure proprio del genitore a richiedere l'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente economicamente, che non abbia formulato autonoma richiesta giudiziale, sussiste quand'anche costui si allontani per motivi di studio dalla casa genitoriale, qualora detto luogo rimanga in concreto un punto di riferimento stabile al quale fare sistematico ritorno e sempre che il predetto genitore sia quello che, pur in assenza di coabitazione abituale o prevalente, provveda materialmente alle esigenze del figlio, anticipando ogni esborso necessario per il suo sostentamento presso la sede di studio.
Conf. Cassazione civile, sez. I, 22/11/2024, n. 30179
Rif. Leg. Artt. 151, 156, 337-ter, 337-quinquies, 337-septies c.c.
Addebito – Mantenimento del coniuge – Decorrenza - Mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente indipendente – Onere della prova – Legittimazione attiva
L’impugnazione de qua pone nanti la Corte d’Appello molteplici profili di rilievo.
Preliminarmente la Corte accerta che il giudizio in oggetto, unitariamente inteso, introdotto ben prima del 28 febbraio 2023, deve svolgersi secondo il vecchio rito.
Viene ritenuto infondato il motivo con cui l’appellante chiede che venga accertato l’addebito della separazione a carico della moglie, essendo la censura generica e priva del minimo principio di allegazione. Quanto all’addebito a carico del marito, si richiama la giurisprudenza della Suprema Corte (Cfr. Cassazione civile sez. I, 10/08/2022, n.24610) che richiede un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza. Nel caso di specie la crisi coniugale è documentata e dà conto del progressivo deterioramento dei rapporti in epoca antecedente o almeno concomitante con l’allontanamento dell’appellante e l’infedeltà.
Pertanto, stante la carenza di allegazioni da parte dell’appellata, il motivo viene respinto.
Sulle questioni economiche, il Collegio si riporta all’orientamento della Suprema Corte secondo il quale, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare, essendo sufficiente un’attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi e potendo la parte richiedente fornire la prova con ogni mezzo, anche mediante presunzioni (cfr. da ultimo Cass. Civ. sez. I, 18 gennaio 2024, n. 1897).
In punto assegno di mantenimento in favore della moglie, viene valorizzata la capacità lavorativa specifica del coniuge e il principio di autoresponsabilità (Cfr. Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 7 gennaio 2025 n. 234), per escludere la previsione di un assegno di mantenimento nella misura sino ad allora goduta.
Secondo l’insegnamento della Suprema Corte, il diritto di un coniuge a percepire l’assegno e il corrispondente obbligo dell’altro di versarlo, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di separazione o dal verbale omologato, conservano la loro efficacia fino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, potendo gli effetti della pronuncia giurisdizionale retroagire solo sino al momento della domanda e non anteriormente ad essa anche se, in tale momento, esistevano le condizioni richieste per l'emanazione del provvedimento domandato.
Ad avviso della Corte, la domanda di riconoscimento di un contributo al mantenimento delle figlie maggiorenni non può trovare accoglimento sia in quanto domanda nuova con riferimento alla figlia minore, sia in quanto domanda non supportata da alcuna allegazione e quindi infondata nel merito con riferimento alla figlia maggiore.
Da ultimo si rileva che parte appellata neppure ha spiegato le ragioni su cui fonderebbe il diritto a ricevere in prima persona il contributo in contestazione, né la propria legittimazione ad agire in nome e per conto delle figlie maggiorenni. Pertanto, anche sotto detto profilo la domanda viene respinta.
editor: Fossati Cesare
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