Sciolta la comunione legale, le parti possono liberamente disporre dei beni in comunione - Cass. Civ., Sez. I, ord. 3 febbraio 2025 n. 2546
Martedì, 4 Febbraio 2025
Giurisprudenza
| Separazione dei coniugi
| Comunione legale
| autonomia privata e contrattuale
| Legittimità
![]() |
La comunione legale tra coniugi, in quanto finalizzata alla tutela della famiglia piuttosto che della proprietà individuale, si differenzia da quella ordinaria in quanto costituisce una comunione senza quote, nella quale essi sono entrambi solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto tutti i beni che la compongono e rispetto alla quale non e ammessa la partecipazione di estranei, sicché, fintantoché è in essere, permane il diritto del coniuge a non entrare in rapporti di comunione con soggetti ad essa estranei, mentre una volta sciolta per una delle cause di cui all'art. 191 c.c., venendo meno le necessità funzionali originarie, ciascuno degli ex coniugi può cedere ad ogni titolo la propria quota, ossia la corrispondente misura dei suoi diritti verso l'altro, senza che si ponga un problema di radicale invalidità dell'atto di trasferimento.
Una volta sciolta la comunione legale con la separazione consensuale, rientra nella piena autonomia negoziale delle parti disciplinare gli aspetti economico-patrimoniali - estranei agli obblighi ex lege riguardanti la prole, in relazione ai quali l'autonomia delle parti contraenti incontra limiti - con l'accordo di separazione omologato; in tale sede le parti possono liberamente disporre del beni in comunione al fine di regolare i rapporti economici della coppia e possono prevedere una ripartizione del bene immobile in comunione legale per quote non egalitarie nell'ambito delle reciproche attribuzioni patrimoniali, in vista della successiva divisione, senza che ricorra alcuna ipotesi di nullità.
Separazione – Accordi negoziali fra i coniugi – Omologa della separazione - Comunione legale – Scioglimento – Validità della clausola che prevede quote diverse – Nullità – Non sussiste - Rif. Leg. artt. 156, 162, 177, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 191, 192, 194 e 210, 1322, 1325, 1362, 1418 e 2647 cod. civ.; art. 711 c.p.c.
editor: Cianciolo Valeria
Venerdì, 31 Gennaio 2025
L’allontanamento dalla casa familiare non è motivo di addebito della separazione qualora ... |
Giovedì, 30 Gennaio 2025
Divorzio. Violazione delle regole di ermeneutica nell’interpretazione dell’accordo dei coniugi - ... |
Giovedì, 23 Gennaio 2025
Convivenza e negozio fiduciario - Corte d'Appello di Bologna, Sez. III, sent. ... |
Giovedì, 23 Gennaio 2025
L’assegnazione della casa coniugale deve essere conforme all’interesse dei minori - Tribunale ... |