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L’assegnazione della casa coniugale deve essere conforme all’interesse dei minori - Tribunale di Perugia, Sez. I, Ord., 22 marzo 2024

Giovedì, 23 Gennaio 2025
Giurisprudenza | Merito | Affidamento dei figli | Assegnazione della casa | Separazione dei coniugi Sezione Ondif di Perugia
Tribunale di Perugia, Sez. I, Ord., 22 marzo 2024 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Tenuto conto, nel caso di specie, delle gravi condizioni di salute del padre, la soluzione maggiormente conforme all'interesse dei minori è quella che consente al padre di continuare a vivere nella casa coniugale. Qualunque altra soluzione, tale da imporgli di lasciare la casa coniugale, rischierebbe di pregiudicare grandemente le sue già difficili condizioni di vita e di salute, pregiudicando quindi inevitabilmente anche l'andamento del rapporto con la prole. I minori dovranno essere collocati in via prevalente presso la madre, pur prevedendo frequenti occasioni di frequentazione con il padre. Detta soluzione appare quella maggiormente conforme all'interesse dei minori, considerando che le condizioni di salute del padre, pur non diminuendo in alcun modo la sua certa adeguatezza e capacità genitoriale, non gli consentono di attendere in modo sempre costante e puntuale alle loro molteplici esigenze di cura e accudimento.


Separazione giudiziale – Affidamento dei figli minori – Assegnazione della casa coniugale; Rif. Leg. Art. 473-bis.22 c.p.c.

editor: Ferrandi Francesca