Nessuna responsabilità professionale per l’amministratore di sostegno in difetto di prova di una attività colposa o dolosa nell’informativa al Giudice Tutelare. Tribunale di Genova, sent. 2 gennaio 2025
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La particolare “conformazione normativa” dei rapporti intercorrenti tra amministratore di sostegno, soggetto amministrato e giudice tutelare, pur non consentendo di per sé di escludere – almeno in astratto - la configurabilità di forme di responsabilità risarcitoria dell’amministratore di sostegno, impone tuttavia di verificare e valutare se in concreto sussistano elementi significativi del fatto che l’esercizio del potere di controllo (e la conseguente tutela del soggetto amministrato) esercitato dal giudice con il provvedimento autorizzatorio reso all’amministratore di sostegno sia stato in qualche modo dolosamente o colpevolmente “sviato” da una inidonea condotta informativa posta in essere dall’amministratore di sostegno; peraltro la circostanza deve essere adeguatamente allegata e provata dal soggetto che esercita l’azione risarcitoria
Rif. Leg. Artt. 404 ss., 2230, 2236 c.c.
Amministrazione di Sostegno – Vendita immobile – Responsabilità professionale - Risarcimento
Nella fattispecie, il Tribunale di Genova rigetta la domanda di parte attrice, la quale, in persona del proprio amministratore di sostegno, chiede l’accertamento e la declaratoria della responsabilità civile del precedente amministratore, per avere stipulato l'atto di permuta di un immobile accettando una valutazione asseritamente sovradimensionata e maggiore del valore effettivo e commerciale dello stesso e comunque ponendo in essere un atto ritenuto non conveniente per l'amministrata; chiedeva, conseguentemente, parte attrice, la condanna del precitato professionista al risarcimento di tutti i danni subiti per i fatti di causa oltre ad interessi legali e a rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
La Consulenza Tecnica d’Ufficio svolta in corso di causa oltre ad evidenziare la sussistenza di una possibile discrepanza (tra il valore dell’immobile assunto in atto di permuta e quello, diverso, sostenuto da parte attrice) di entità sensibilmente minore rispetto a quella sostenuta dall’attrice, ha sottolineato il carattere eminentemente variabile di valutazioni di tal tipo e soprattutto la fortissima incidenza delle concrete condizioni personali (dei soggetti coinvolti), ambientali e sociali, non sempre adeguatamente tradotte dalle stime tecniche operate dai professionisti. Ne è conseguita la difficile, e insussistente, configurabilità di una condotta negligente dell’amministratore di sostegno, ove si consideri ulteriormente il non rilevante discostamento rispetto alla stima opinata dal C.T.U., la particolarissima situazione soggettiva dell’amministrata gravata da debiti, la notevole appetibilità dell’immobile acquisito in relazione alle scarse entrate economiche dell’amministrata, la richiesta - positivamente esitata - di autorizzazione alla permuta indirizzata al giudice tutelare, con condotta che evidenza l’adozione di adeguate cautele e modalità di confronto con l’organo massimo di tutela dell’amministrata.
L’esito processuale comporta l’assorbimento della domanda di manleva svolta dal convenuto nei confronti della Compagnia chiamata in garanzia.
editor: Fossati Cesare
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