Illecito endofamiliare
Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, Ordinanza 5 agosto 2026, n. 24449, Consigliere Relatore Dott. Alberto Pazzi
Rif. Leg. Artt. 147, 148, 1299 c.c.; Art. 337-ter c.c.
Danno da perdita di rapporto parentale – Procreazione - Risarcimento – Liquidazione equitativa – Tabelle milanesi – Azione di regresso – Liquidazione
L'obbligo dei genitori di mantenere i figli sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsivoglia domanda, così determinandosi un automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione, che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore.
Il presupposto di tale responsabilità e del conseguente diritto del figlio al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali è costituito dalla consapevolezza del concepimento, che non si identifica con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, ma si compone di una serie di indizi univoci (come la indiscussa consumazione di rapporti sessuali non protetti all'epoca del concepimento): ai fini del risarcimento del danno subito dal figlio, in conseguenza dell'abbandono da parte di uno dei genitori, occorre che quest'ultimo non abbia assolto ai propri doveri consapevolmente e intenzionalmente o anche solo ignorando per colpa l'esistenza del rapporto di filiazione.
Il genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l'onere esclusivo del mantenimento del minore anche per la porzione di pertinenza dell'altro genitore, ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dagli artt. 148 e 337-ter c.c., da interpretarsi però alla luce del regime delle obbligazioni solidali stabilito nell'art. 1299 c.c.; pertanto, il quantum dovuto in restituzione nel periodo di mantenimento esclusivo non può essere determinato sulla base dell'importo stabilito per il futuro nella pronuncia relativa al riconoscimento del figlio naturale, via via devalutato, in quanto l'ammontare dovuto trova limite negli esborsi presumibilmente sostenuti in concreto dal genitore che ha per intero sopportato la spesa, senza però prescindere né dalla considerazione del complesso delle specifiche e molteplici esigenze effettivamente soddisfatte o notoriamente da soddisfare nel periodo in considerazione, né dalla valorizzazione delle sostanze e dei redditi di ciascun genitore, né, infine, dalla correlazione con il tenore di vita di cui il figlio ha diritto di fruire, da rapportare a quello dei suoi genitori.
La violazione dell'obbligo del genitore di concorrere all'educazione ed al mantenimento dei figli è risarcibile equitativamente, attraverso il rinvio, in via analogica e con l'integrazione dei necessari correttivi, alle tabelle milanesi per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.
editor: Fossati Cesare
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