La separazione è addebitabile alla moglie fedifraga anche se il marito ha tollerato il tradimento. Tribunale di Pordenone, sent. 16 ottobre 2024
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Presupposto fondamentale della dichiarazione di addebito è, oltre alla domanda, la prova della violazione, da parte del coniuge contro il quale l'addebito è richiesto, di uno o più obblighi derivanti dal matrimonio. Il giudice è tenuto a valutare il complessivo comportamento dei coniugi con la conseguenza che il contegno tenuto da uno dovrà essere giudicato valutandolo comparativamente con quello tenuto dall'altro coniuge, senza che la condotta oggettivamente riprovevole del primo possa dirsi giustificata dalla provocazione del secondo qualora si traduca nella violazione di regole imperative e di norme morali di particolare rilevanza sociale, quali la violazione degli obblighi di fedeltà e di assistenza morale e materiale.
Occorre altresì accertare che il comportamento contrario ai doveri coniugali abbia causato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, gravando sul coniuge richiedente l'onere della prova sia della contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia dell'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. La tolleranza non può costituire una esimente rispetto alla violazione dell'obbligo di fedeltà, né può essere interpretata, per ciò solo, quale indice dell'assenza da tempo di affectio coniugalis.
Rif. Leg. Artt. 151, 156 c.c.; Artt. 473-bis.15, 473-bis.22 c.p.c.
Addebito Separazione – Assegno di mantenimento coniuge – Onere di mantenimento figli – Divorzio – Provvedimenti indifferibili – Provvedimenti provvisori - Prevalenza
Pronunciata la sentenza parziale sullo status e disposta, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessorie, il Tribunale di Pordenone addebita la separazione alla moglie che, per via della sua condotta, ha cagionato la crisi coniugale.
Nel caso di specie i tradimenti risultano accertati, o meglio, confessati dalla stessa durante l'espletamento della Consulenza Tecnica d'Ufficio, con dichiarazioni che possono ben essere poste a fondamento della decisione, mancando nell'ordinamento processuale civile vigente una norma di chiusura che imponga la tassatività dei mezzi di prova ed essendo piuttosto consentito il ricorso alle prove atipiche (sul tema v. ex multis Sez. 2, Ordinanza n. 3689 del 12/02/2021).
Non essendo stata fornita la prova dell’interruzione del nesso di causalità tra la condotta della moglie e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale, la separazione dei coniugi è pertanto addebitabile alla stessa, che, per l’effetto, perde diritto all'assegno di mantenimento.
Per quanto concerne i provvedimenti relativi ai figli, l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c. nel giudizio di divorzio prevale sui provvedimenti provvisori emessi nel procedimento di separazione, fermi, fino al divorzio, quelli assunti in corso di causa.
editor: Fossati Cesare
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