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Le circostanze sopravvenute alla separazione o al divorzio non privano di efficacia il titolo esecutivo. Tribunale di Civitavecchia, sent. 16 ottobre 2024

Tribunale di Civitavecchia, sentenza 16.10.24 n.1369 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Secondo il consolidato principio della Corte di Cassazione (cfr., ex multis Cass. civ., sent. n. 20303 del 2014), con l'opposizione al precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, determinato a favore del figlio in sede di separazione o di divorzio, possono essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo in quanto assistito da un'attitudine al giudicato, c.d. “rebus sic stantibus”, e non anche fatti sopravvenuti, da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione o del divorzio

 

Conf. Cass. civ., sez. 3, sent. n. 17689 2019.

 

Rif. Leg. Art. 615 c.p.c.

 

Opposizione al precetto – Caducazione del titolo esecutivo – Eccezione di compensazione

 

Nella fattispecie, parte attrice opponeva l'atto di precetto fondato sul titolo esecutivo costituito dalla omologa della separazione consensuale, deducendo la non debenza della somma richiesta per essere stato, il debitore, in un primo tempo, di fatto il genitore collocatario delle figlie, per aver successivamente versato il contributo di mantenimento per la figlia minore e per il fatto che la figlia maggiore si era resa economicamente indipendente.

Deduceva, inoltre, il mancato pagamento, da parte dell'opposta onerata in base agli accordi di separazione alla corresponsione della metà, delle spese relative alle utenze di luce, gas e telefono, oneri condominiali ordinari e straordinari dalla data della separazione e del contemporaneo allontanamento dalla casa familiare in cui l'opponente ha continuato a risiedere unitamente alle figlie.

Respinta l’eccezione di caducazione del tutolo esecutivo, il Tribunale richiama il consolidato principio secondo il quale il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, ricadendo sul debitore convenuto l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (cfr. ex multis  Cass. civ., Ss. Uu., sent. n. 13533 del 2001). Nel caso in esame la creditrice ha agito sulla base di un titolo esecutivo giudiziale così provando la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza e contestando l'inadempimento della controparte.

Peraltro le produzioni documentali di parte opponente non sono idonee a provare l'avvenuto pagamento da parte di quest'ultimo di oneri gravanti sull'opposta.

Vengono pertanto rigettati i motivi di opposizione in quanto infondati.

editor: Fossati Cesare