Il contributo a carico del genitore non collocatario va rapportato proporzionalmente alle esigenze del figlio e alle capacità reddituali dei genitori. Corte d’Appello di Milano, 7 ottobre 2024
Nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, il principio di proporzionalità va orientato in relazione alle esigenze del figlio e alle potenzialità che derivano dalle capacità reddituali dei genitori, spendibili in futuro. Peraltro le esigenze del minore non sono riconducibili al solo obbligo alimentare, ma vanno estese all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza. Ne si può al contrario affermare che la diversa ripartizione dei tempi di permanenza, così come definita all’esito del giudizio, verrebbe ad incidere sulla misura del contributo con l’effetto di sollevare la madre anche dal punto di vista economico, in quanto si incorrerebbe nell’equivoco di ancorare la quantificazione del contributo economico ad un evento futuro ed incerto anziché ad elemento di prova fornito dalle parti, come richiesto in applicazione del principio dispositivo.
Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 16739 del 06/08/2020
Rif. Leg. 337 – ter c.c.
Collocamento minore – Tempi di frequentazione – Bigenitorialità – Oneri di mantenimento del minore
Respinta la censura afferente alla modalità di collocamento del minore, ritenuto parzialmente fondato il motivo di impugnazione relativo al regime delle frequentazioni padre-figlio che viene pertanto modificato in considerazione del principio di bigenitorialità, la Corte di Appello di Milano accoglie l’appello incidentale in merito alla necessità dell’aumento del contributo al mantenimento per il figlio a carico del padre, in ragione anche del miglioramento della condizione reddituale di quest’ultimo a far tempo dall’estate 2023, circostanza questa non rappresentata al giudice di primo grado.
Premesso che l’obbligo di concorrere al mantenimento del figlio trova la sua ragione d’essere nello status di genitore, la cui efficacia retroattiva risale al momento della nascita del figlio, la Corte valorizza l'esigenza che il contributo a carico del padre copra gli oneri di mantenimento abitativo a carico della madre e ciò alla stregua della pronuncia della Corte di Cassazione che ritiene legittimo il riconoscimento di un importo destinato alla copertura dei costi di manutenzione della casa familiare quale componente del contributo al mantenimento dei figli sino al raggiungimento della loro indipendenza economica e alla conseguente cessazione della destinazione della residenza familiare alla loro abitazione (Cfr. Cassazione civile sez. VI - 23/09/2022, n. 27948 ).
Premesso che nei procedimenti di separazione e divorzio la valutazione della consistenza patrimoniale delle parti prescinde dal accertamenti tributari e fiscali, nella fattispecie una valutazione comparata dei redditi, quale emerge dai dati esposti dalle stesse parti, evidenzia una macroscopica disparità a scapito della appellata, tale da giustificare un aumento del contributo a carico del padre. In ragione della reciproca soccombenza ritiene la Corte di compensare le spese di entrambi i giudizi.
editor: Fossati Cesare
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