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Ammissibile il reclamo avverso il provvedimento provvisorio di affidamento della minore. Corte d’Appello di Potenza, Ord. 19 aprile 2024

Sabato, 28 Settembre 2024
Giurisprudenza | Processo civile | Affidamento dei figli | Merito Sezione Ondif di Matera
Corte d'Appello di Potenza, Est. Sabbato, 19.04.24 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il reclamo previsto dall’art. 473-bis.24 c.p.c., conformemente alla elaborazione giurisprudenziale formatasi in relazione all’art.708, quarto comma, c.p.c. continua ad avere ad oggetto statuizioni di natura temporanea e urgente su relazioni e situazioni, giuridiche e di fatto, suscettibili di evoluzione nel corso del processo e ha il solo effetto di investire la Corte d’Appello del riesame dei provvedimenti presidenziali “allo stato degli atti”, laddove spetta al competente Giudice Istruttore, nel corso del procedimento pendente in primo grado, l’eventuale modifica o revoca, conseguente al mutamento delle circostanze, a seguito delle ulteriori deduzioni delle parti e dei necessari approfondimenti istruttori.

 

 

Rif. Leg. Artt. 473-bis.22, 473-bis.23, 473-bis.24 c.p.c.; Art. 337-quater c.p.c.

 

Provvedimenti temporanei e urgenti – Cognizione del Giudice del Reclamo – Affidamento esclusivo

 

La Corte d’Appello di Potenza, nel caso de quo definisce, preliminarmente, l’ambito di cognizione del Giudice del reclamo in relazione all’intervento del Giudice di primo grado ai sensi dell’art. 473-bis.23 c.p.c. precisando che con il reclamo vanno dedotti gli errori di valutazione del provvedimento sulla scorta della stessa situazione fattuale e probatoria tenuta presente dal Primo Giudice, mentre con l’istanza di revoca/modifica si fanno valere le sopravvenienze, così da garantire la costante adeguatezza del provvedimento alle nuove emergenze fattuali ed istruttorie.

Quanto all’affidamento esclusivo della minore alla madre e al divieto di incontri e visite con il padre, la Corte rileva che il Presidente del Tribunale ha subordinato la decisione alla volontà espressamente dichiarata dalla minore di non voler incontrare il genitore e, in questa ottica, assume significativa rilevanza anche la circostanza dell'alta conflittualità esistente tra i due coniugi, che ha trovato la sua massima espressione nel procedimento penale cui è sottoposto il padre per il reato di maltrattamenti posti in essere nei confronti della madre anche in presenza della minore.

Premesso che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, la scelta dell'affidamento dei figli minori ad uno solo dei genitori deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale del padre e della madre, ma anche e soprattutto dalla considerazione delle ricadute della decisione sulla vita dei figli nei tempi brevi e medio - lunghi (Cfr. Cass. n. 21425/2022), quantunque la grave conflittualità tra i genitori e la commissione di reati da parte di uno nei confronti dell’altro costituiscano fattori dotati di rilevante influenza sul regime dell’affidamento più adeguato (Cfr. Cass. n. 18559/2016), non è condivisibile l’assunto del Giudice di prime cure che ha fondato l’affidamento esclusivo sulle dichiarazioni della figlia di non voler incontrare il padre.

In parziale riforma dell’ordinanza reclamata, va ripristinato l'affido condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente della minore presso la madre, confermandosi, secondo la volontà espressa da quest’ultima di non voler incontrare il padre, l’impossibilità di ripristinare gli incontri con il genitore, in attesa che la stessa minore metabolizzi il “dolore” della separazione così conflittuale dei genitori e possa riacquistare la serenità necessaria per la ripresa dei contatti con il padre, anche inizialmente solo telefonici.


*Si ringrazia l'Avv. Lucia Elsa Maffei presidente Ondif sez. Matera e componente comitato esecutivo Ondif

editor: Fossati Cesare