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Solo evidenti errori di diritto o di valutazione in sede di reclamo. Corte d’Appello di Milano, Ord. 24 settembre 2024, Est. Pizzi

C.d.A. Milano, Est. Pizzi, ord. 24.09.24 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Considerato che la cognizione del Giudice del reclamo è necessariamente circoscritta alla verifica della sussistenza, in ipotesi, di soli errori di valutazione o di diritto evidenti, non essendo configurabile alcun pregiudizio derivante dall’esecutività del provvedimento in contestazione, in ragione del disposto dell’art. 473-bis.22 c.p.c. che attribuisce al primo Giudice il potere di determinare la data di decorrenza dell’ordinanza che pone a carico delle parti l'obbligo di versare un contributo economico, con facoltà di farla retroagire fino alla data della domanda, va respinto il reclamo promosso avverso il provvedimento temporaneo e urgente contenente unicamente statuizioni di carattere economico.

 

Rif. Leg. Artt. 473-bis.22, 473-bis.23, 473-bis.24, 473-bis.39 c.p.c.

 

Provvedimenti temporanei e urgenti di carattere economico – Cognizione del Giudice del Reclamo – Poteri istruttori

 

La Corte d’Appello di Milano, nel caso che ora ci occupa, si riporta al proprio ormai consolidato orientamento secondo il quale, in virtù di un’interpretazione letterale e sistematica degli artt. 473-bis.23 e 473-bis.24 c.p.c., va escluso che alla fase di reclamo possa ritenersi estesa l’intera materia del contendere con disponibilità di poteri istruttori, nonostante la facoltà attribuita alla Corte di assumere, ove necessarie, “sommarie informazioni”.

Per di più, con riguardo al contenuto del provvedimento reclamato, contenente sole statuizioni di carattere economico, la Corte richiama i poteri attribuiti al Giudice dall’art 473-bis.39 c.p.c., a fronte di inadempimenti del genitore rispetto agli obblighi economici, essendo peraltro consentito giungere a tali correttivi in corso di causa in quanto, ai sensi dell’art 473-bis.23 c.p.c.,  i provvedimenti temporanei e urgenti possono essere modificati o revocati dal Collegio o dal Giudice Delegato in presenza di fatti sopravvenuti o nuovi accertamenti istruttori.

In ragione del dato normativo di cui all’art. 473-bis.22 c.p.c., ritenuto che un intervento della Corte, invocato in via provvisoria rispetto a una fattispecie non compiutamente definita, rischi di determinare ulteriori squilibri, non sussistendo, peraltro, incoerenze nella valutazione adottata in via provvisoria, tenuto conto dei valori esposti e della conformità ai parametri giurisprudenziali consolidati (Cfr. Cass Sez. I civ., Ord. 29 agosto 2024, n. 23323), il reclamo, infondato, viene respinto.  

 

editor: Fossati Cesare