Il reclamo ex art. 473-bis.24 non è sovrapponibile al 708 IV co. cpc. Corte d’Appello di Milano, ord. 25 settembre 2024, Est. Dott.ssa Arceri
L’ambito della cognizione rimesso al giudice del reclamo è limitato alla revisione dei provvedimenti provvisori ed urgenti emessi all’esito della prima udienza, circoscritta all’emenda dei soli errori di valutazione o di diritto evidenti, con possibilità di esaminare il solo materiale e le sole argomentazioni già esaminate.
La circostanza che l’obbligato all’assegno di mantenimento possa contrarre e sostenere gli oneri di rimborso di svariati finanziamenti, da costui dedotta per significare la disponibilità di un effettivo netto di poche centinaia di euro mensili, altro non fa che confermare la sussistenza di una notevole solidità patrimoniale, difettando la quale egli non riceverebbe credito.
Rif. Leg. Artt. 473-bis.21, 473-bis.22, 473-bis.24 c.p.c.
Separazione – tenore di vita – matrimonio – assegno – provvedimenti provvisori - reclamo
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Il reclamante chiedeva in sede di reclamo la revoca dei provvedimenti provvisori adducendo l’erronea valutazione in ordine al contributo al mantenimento per la moglie, quello per la figlia maggiorenne avviata al lavoro e la riduzione del mantenimento della figlia minorenne; chiedeva inoltre di poter utilizzare il box e l’intercapedine dell’ex casa familiare per il deposito di strumenti da lavoro.
editor: Fossati Cesare
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