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Divorzio congiunto a seguito dell’accordo raggiunto dalle parti nel corso del giudizio di separazione. Tribunale di Bari, 6 giugno 2024

Cfr. la contestuale sentenza

Tribunale di Bari, Est. Fasano, ordinanza 6.06.24 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Pronunciata la sentenza definitiva di separazione in conformità alla convenzione depositata in giudizio, avendo le parti raggiunto un accordo anche in merito alle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa deve proseguire per la delibazione delle ulteriori domande.

 

Rif. Leg. Artt. 473-bis.12 e ss., 473-bis.49, 473-bis.51 c.p.c.

 

Procedimento di separazione dei coniugi – Cumulo di domande di separazione e divorzio – Domanda congiunta

 

All’esito di un procedimento di separazione personale dei coniugi definito con sentenza, con separata ordinanza il Tribunale, in conseguenza dell’accordo raggiunto dalle parti anche in ordine alle condizioni di divorzio come da convenzione prodotta in giudizio, rinvia la causa per il prosieguo.

 

editor: Fossati Cesare