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L’accordo delle parti intervenuto nel corso del giudizio va recepito nella sentenza definitiva se conforme agli interessi dei figli. Tribunale di Bari, 6 giugno 2024

Venerdì, 7 Giugno 2024
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Merito Sezione Ondif di Bari
Tribunale di Bari, Est. Fasano, sentenza 6.06.24 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Già pronunciata e passata in giudicato la sentenza non definitiva dichiarativa della separazione, avendo le parti convenuto di definire le residue questioni ancora controverse (concernenti i rapporti personali ed economici tra loro e rispetto alla prole) come da convenzione depositata in atti, va recepito nella sentenza emessa secondo il rito contenzioso l’accordo intervenuto tra le parti in quanto conforme alle risultanze processuali e alla vigente normativa e non in contrasto con gli interessi morali e materiali della prole.

 

Rif. Leg. Artt. 473-bis.12 e ss., 473-bis.49, 473-bis.51 c.p.c.

 

Procedimento di separazione dei coniugi – Cumulo di domande di separazione e divorzio – Domanda congiunta

 

Nel contesto di un procedimento di separazione personale dei coniugi, con reciproche domande di addebito, dopo l’emissione dei provvedimenti temporanei e urgenti, passata in giudicato la sentenza non definitiva sulla separazione, il Tribunale accoglie l’accordo raggiunto dalle parti che in due distinte convenzioni, depositate entrambe in giudizio, sono addivenute ad una soluzione consensuale anche per il divorzio. La sentenza pronunciata all’esito di un giudizio comunque contenzioso recepisce integralmente l’accordo raggiunto.

 
Contestualmente alla sentenza viene emessa Ordinanza ai fini del divorzio

editor: Fossati Cesare