Sull’opportunità del trasferimento all’estero con il figlio da parte del genitore collocatario - Tribunale di Firenze, Sent., 29 maggio 2024, n. 1710
In caso di separazione o divorzio, l’autorità giudiziaria non può impedire a uno dei coniugi di stabilirsi anche lontano dall’altro e, una volta che il trasferimento è avvenuto, non può imporre il ravvicinamento. Pertanto, sempre che non si versi in ipotesi di sottrazione internazionale di minore, l’unico modo per impedire il trasferimento del figlio è quello di rivedere il regime di collocamento o affidamento. Di conseguenza, laddove entrambi i genitori siano idonei ad esercitare la loro responsabilità parentale, di fronte alla decisione già assunta del collocatario di trasferirsi all’estero, il Giudice deve stabilire se, in funzione del superiore interesse del minore, sia più opportuno autorizzare il trasferimento o modificare il collocamento, a beneficio dell’altro genitore.
Separazione e divorzio – Affidamento dei figli – Trasferimento all’estero; Rif. Leg. Art. 337-ter c.c.
editor: Ferrandi Francesca
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