I provvedimenti indifferibili hanno natura cautelare. Corte d’Appello di Milano, Ord. 26 giugno 2024

Corte d'Appello di Milano, Est. Pizzi, ord. 26.06.24 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il provvedimento provvisorio emesso inaudita altera parte dal giudice delegato quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicarne l’attuazione non è reclamabile al giudice superiore (Corte d’appello), bensì allo stesso giudice che lo ha emesso, rientrando nei provvedimenti aventi natura cautelare.

L'esigenza dell'utilizzo dei provvedimenti indifferibili anche nel corso del giudizio può dipendere dall'inidoneità degli istituti a fronteggiare alcune situazioni, potenzialmente pregiudizievoli, che si verifichino dopo la prima udienza.

Non è revocabile in dubbio che l'udienza per la conferma, modifica o revoca del decreto debba tenersi davanti al medesimo giudice monocratico (presidente o giudice delegato) che lo ha emesso.

Viceversa il reclamo, da proporsi innanzi alla corte di appello, è predicabile esclusivamente nell'ipotesi in cui il contenuto del provvedimento sia tale da sospendere o introdurre sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, o preveda sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori, ovvero ne disponga l'affidamento a soggetti diversi dai genitori.

 

Rif. Leg. Art. 473-bis.15 – 473-bis.24 cpc

 

Separazione e divorzio – esigenze cautelari - Provvedimenti provvisori - Reclamabilità

 

editor: Fossati Cesare