Separorzio: modifiche ammissibili solo per sopravvenienze. Tribunale di Marsala, sentenza 19 giugno 2024
Nell’ambito del procedimento per separazione consensuale promosso con ricorso congiunto, le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia; non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine di legge, la causa deve essere rimessa sul ruolo affinché – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – si provveda ad acquisire, sempre con le modalità di scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Il tribunale tiene altresì a precisare che l’eventuale modifica unilaterale delle condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in caso di sopravvenienze.
Separazione consensuale – divorzio congiunto – contestuali – modifiche - presupposti
Rif. Leg.: art. 3., n. 2, lett.b) legge 898/70 - art. 127 ter comma 5 c.p.c. - art. 473-bis.19 comma 2 c.p.c.
editor: Fossati Cesare
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