Separorzio: modifiche ammissibili solo per sopravvenienze. Tribunale di Marsala, sentenza 19 giugno 2024
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Nell’ambito del procedimento per separazione consensuale promosso con ricorso congiunto, le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia; non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine di legge, la causa deve essere rimessa sul ruolo affinché – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – si provveda ad acquisire, sempre con le modalità di scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Il tribunale tiene altresì a precisare che l’eventuale modifica unilaterale delle condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in caso di sopravvenienze.
Separazione consensuale – divorzio congiunto – contestuali – modifiche - presupposti
Rif. Leg.: art. 3., n. 2, lett.b) legge 898/70 - art. 127 ter comma 5 c.p.c. - art. 473-bis.19 comma 2 c.p.c.
editor: Fossati Cesare
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