Addebito della separazione per le gravi intemperanze conseguenti a patologie psichiatriche. Cass., Sez. I Civ., Ord. 5 giugno 2024 n. 15652
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Il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà del controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi.
Separazione – addebito – prove - valutazione
Rif. Leg.: art. 115-116 cpc
editor: Fossati Cesare
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