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Addebito della separazione per le gravi intemperanze conseguenti a patologie psichiatriche. Cass., Sez. I Civ., Ord. 5 giugno 2024 n. 15652

Cass. Est. Pazzi, Ord. 27.05.24 n.14736 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà del controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi.

Separazione – addebito – prove - valutazione

 

Rif. Leg.: art. 115-116 cpc

editor: Fossati Cesare