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Provvedimenti riguardanti i minori. Vige il principio di prossimità - Cass. Civ., Sez. I, ord., 21 maggio 2024 n. 14121

Cass. Civ., Sez. I, ord., 21 maggio 2024 n. 14121 – Pres. Valitutti, Cons. Rel. Russo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il criterio della prossimità oggi sancito nella formulazione dell'art. 473 bis. 11 c.p.c. il quale dispone che per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore è competente il tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale, anche se non trova applicazione nella specie, applicandosi il regime normativo ratione temporis vigente, può essere valorizzata come indice sintomatico del recepimento, da parte del legislatore, delle affermazioni giurisprudenziali che hanno individuato il "foro del minore", sulla base della sua vicinanza al medesimo.


Regolamento di competenza - Competenza per territorio - Provvedimenti riguardanti i minori - Principio di prossimità - Foro del minore – Rif. Leg. artt. 262 e 315 cod. civ.; art. 473-bis.11 c.p.c.

editor: Cianciolo Valeria