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Provvedimenti de potestate. Competenza del TM se la domanda è depositata il 21 giugno 2022, ma iscritta a ruolo il 22 giugno - Cass. Civ., Sez. I, ord., 21 maggio 2024 n. 14104

Cass. Civ., Sez. I, ord., 21 maggio 2024 n. 14104 – Pres. Valitutti, Cons. Rel. Russo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'art. 1 comma 37, nel prevedere che l'art. 38 disp. att. c.c. si applichi ai procedimenti instaurati dopo la sua entrata in vigore, ha inteso stabilire che, anche nei casi di litispendenza con un procedimento di separazione o divorzio, la competenza del tribunale dei minorenni, investito preventivamente di un procedimento ex art. 333 c.c., debba essere valutata alla stregua delle norme ratione temporis vigenti al momento della proposizione della domanda.
Il processo civile è regolato nella sua interezza dal rito vigente al momento della proposizione della domanda, non potendo il principio del "tempus regit actum", in forza del quale lo "ius superveniens" trova applicazione immediata in materia processuale, che riferirsi ai singoli atti da compiere, isolatamente considerati, e non già all'intero nuovo rito.
L'applicazione di un nuovo rito ad un processo già iniziato, in assenza di norme transitorie che ciò autorizzino, si tradurrebbe in una non consentita applicazione retroattiva di quell'"insieme", invece vietata dal principio di irretroattività della legge.


Processo civile - Competenza del Tribunale per i minorenni – Provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale - Principio del tempus regit actum - Criterio della prevenzione temporale - Rif. Leg. artt. 330 e 333 cod. civ.; art. 38 disp. att. c.c.; art. 5 c.p.c.; art. 1 comma 37 dellaart. 35, 3 comma del D.Lgs. 10 ottobre 2021, n. 149; art. 196-quater disp. att. c.p.c.

editor: Cianciolo Valeria