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L’infedeltà coniugale giustifica l’addebito della separazione. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 7 maggio 2024, n. 12421

Cass. Sez. I, Est. Meloni, ord. 7.05.24 n.12421 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In materia di separazione dei coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà rappresenta una grave violazione che di norma determina l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e ciò costituisce circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge infedele

Rif. Leg. Artt. 143, 156, 2697 c.c.; Artt. 115 e 116 c.p.c.

 

Infedeltà coniugale - Addebito della separazione – Sovrapposizione dei mezzi di impugnazione

 

La Corte di Cassazione respinge il ricorso de quo, formalmente articolato in tre motivi trattati congiuntamente vista la stretta connessione tra di essi, ritenendo inammissibile la commistione e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto e del vizio di motivazione; o quale l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

L'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa inammissibilmente attribuisce al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse.

editor: Fossati Cesare