Affidamento esclusivo rafforzato della minore in caso di grave difetto della capacità dell'altro genitore. Tribunale di Salerno, 20 maggio 2024
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Nell’ipotesi in cui le particolari condizioni di salute della minore, affetta da autismo, e le importanti lacune nell’esercizio della responsabilità genitoriale manifestate da uno dei genitori, pur non legittimando la pronuncia di decadenza a carico di quest’ultimo, depongano a favore dell’affidamento monogenitoriale della prole, ove sia necessario nel superiore interesse del figlio minore, al genitore monoaffidatario può essere rimesso anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali - salute, educazione, istruzione, residenza abituale, condizioni di vita - potendosi, invero, parlare, a titolo meramente descrittivo, di “affido superesclusivo”. La concentrazione della genitorialità e della responsabilità in capo ad uno dei genitori non rappresenta, tuttavia, un provvedimento tale da incidere sulla titolarità, ma ne modifica solo l'esercizio: il genitore non affidatario ha, infatti, sempre il diritto e il dovere di vigilare sulla salute, sulle condizioni di vita, sulla educazione e sulla istruzione del minore, e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al suo interesse.
Rif. Leg. Artt. 330, 337-ter, 337-quater c.c.
Decadenza dalla responsabilità genitoriale - Affidamento esclusivo rafforzato
Il Tribunale di Salerno, emessa sentenza parziale sullo status, pronunciando sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti del padre, richiama il fondamento dell'art. 330 c.c., ravvisabile nell'esigenza di assicurare al figlio adeguata protezione nell’ipotesi in cui coloro i quali siano chiamati alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'assistenza morale dello stesso, trascurino siffatti doveri procurandogli un grave pregiudizio e ledendo il suo diritto alla famiglia.
Considerato che ai fini della sanzione della decadenza non è sufficiente che il genitore abbia violato e trascurato i propri doveri, ovvero abusato dei relativi poteri, occorrendo piuttosto che da ciò sia conseguito un grave e specifico pregiudizio per il figlio, nel caso di specie non vengono ravvisati elementi tali da giustificare una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale a carico del resistente, ma attese le particolari condizioni di salute della minore affetta da un disturbo grave dello spettro autistico, le importanti lacune delle competenze genitoriali comunque riscontrate a carico del padre, la distanza geografica tra i luoghi di residenza dei genitori e la (conseguente) ridotta frequentazione padre-figlia, si impone ad avviso del Collegio l'affidamento della minore in via esclusiva rafforzata alla madre.
Ne conseguono disposizioni in ordine al regime di frequentazione e all’onere di mantenimento a carico del padre.editor: Fossati Cesare
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