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Necessario provare l'efficienza causale delle violazioni per l’addebito. Tribunale di Sciacca, 31 maggio 2024

Venerdì, 28 Giugno 2024
Giurisprudenza | Separazione dei coniugi | Addebito della separazione | Merito Tribunale di Sciacca
Tribunale di Sciacca, sentenza n. 301 del 31.05.24 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La domanda di addebito può essere formulata per la prima volta anche nella memoria integrativa.

Presupposti della pronuncia di separazione con addebito vanno individuati nella violazione da parte di uno dei coniugi dei doveri nascenti dal matrimonio, avvenuta durante la convivenza e nella sussistenza di un nesso di causalità fra la violazione e la crisi coniugale che ha determinato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.

L'addebito ha una funzione sanzionatoria, ma la mera violazione degli obblighi coniugali, da sola, non basta a fondare la relativa pronuncia, occorrendo dimostrare che il comportamento dell'altro coniuge sia stato la causa da sola determinante la crisi della coppia e non la conseguenza di una crisi già in atto.

 

Separazione – violazioni – addebito – nesso di causa

Rif. Leg.: art. 143 c.c. – art. 151 c.c.

editor: Fossati Cesare