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Addebito della separazione solo se è provata la violazione dei doveri coniugali. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 9 maggio 2024, n. 12660

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Qualora in base agli atti e ai documenti prodotti in giudizio, il giudice di merito, in virtù del proprio libero convincimento come posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., non abbia ravvisato un inadempimento ai doveri di fedeltà che nascono dal vincolo coniugale, non sussistono i presupposti per la pronuncia di addebito della separazione e la valutazione dei fatti così compiuta è incensurabile in sede di legittimità.

Rif. Leg. Artt. 143, 156 c.c.; Artt. 115 e 116 c.p.c.

 

Violazione dei doveri coniugali - Addebito della separazione – Onere della prova – Valutazione dei fatti – Violazione del diritto del contraddittorio e del diritto di difesa

 

Premesso che il ricorrente non può dolersi della mancata ammissione di prove e istanze istruttorie non richieste, la Suprema Corte ritiene inammissibile il primo motivo di ricorso in quanto censura la valutazione della Corte d’Appello, chiedendo un non consentito riesame di atti e documenti in base ai quali è stato stabilito l'addebito, trattandosi di valutazione di merito incensurabile in sede di legittimità, una volta escluso il vizio di motivazione.

Parimenti, il secondo motivo di impugnazione è inammissibile in quanto inconferente ai fini dell'esame della pronuncia impugnata, atteso che l'allontanamento di una parte dall'udienza non pregiudica la difesa che viene comunque svolta dal difensore, con ciò rendendo concreto il principio del contraddittorio.

editor: Fossati Cesare