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Spetta l’assegno se c’è squilibrio. Tribunale di Spoleto, 30 aprile 2024

Tribunale di Spoleto, sentenza 30.04.24 n.398 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'assegno di mantenimento è connotato da una natura solidaristico-assistenziale piuttosto che risarcitoria; considerazione che assume rilevanza in ordine all'individuazione dei criteri di quantificazione dello stesso e all'estraneità dal presente giudizio di tutte le considerazioni sui comportamenti tenuti dalle parti durante il matrimonio.

Posto che con la separazione il rapporto coniugale non viene meno, sicché restano sospesi gli obblighi di natura personale tra i coniugi, ma non anche quelli patrimoniali, al coniuge cui non è stata addebitata la separazione, e che ne faccia richiesta, compete un assegno di mantenimento, una volta accertato che lo stesso: a) non sia in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche di entrambi, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche, in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro; b) versi, alla stregua di una valutazione comparativa, in una condizione economica deteriore rispetto all'altro.

Separazione – obblighi di mantenimento - presupposti

Rif. Leg. Art. 156 c.c.

editor: Fossati Cesare