inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

L’affido alternato causerebbe confusione nel minore. Tribunale di Bari, 24 giugno 2024

Giovedì, 4 Luglio 2024
Giurisprudenza | Separazione dei coniugi | Affidamento dei figli | Merito Sezione Ondif di Bari
Tribunale di Bari, Est. De Simone, ord. 24.06.24 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'affido alternato tradizionalmente previsto come possibile dal diritto di famiglia italiano è rimasta una soluzione educativa di limitate applicazioni essendo stato ripetutamente affermato che esso assicura buoni risultati quando vi è un accordo tra i genitori e tutti i soggetti coinvolti, anche il figlio, condividono la soluzione. 

Separazione – Bigenitorialità – affidamento dei figli

Rif. Leg. Art. 473-bis.22 cpc

Conforme: Cass. Sez. I, n.4060/2017

  • §§

Il Presidente del Tribunale di Bari, in fase di adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti  ex art. 473-bis.22 c.p.c, ha rigettato la richiesta di una madre di “affidamento alternato paritario”, richiamando l’insegnamento della Corte di Cassazione I Sez. civ che, con sentenza n. 4060/2017, ne ha evidenziato la limitata applicazione della “soluzione educativa” che, sia pur tradizionalmente prevista come possibile dal diritto di famiglia italiano, assicura buoni risultati qualora vi sia un accordo condiviso tra i genitori e tutti i soggetti coinvolti, anche il figlio.  

Ha accolto le richieste del marito, il quale, in ragione della condizione  psichica della moglie, si è fondatamente opposto al regime richiesto dalla stessa, e che, ove disposto, avrebbe determinato nel minore ”uno stato di palese confusione e lo porrebbe a rischio di condotte inconsulte della madre”. Ha ritenuto non trascurabili i problemi psichiatrici di cui soffre, a causa dei quali è stata ricoverata in passato non remoto, e che necessita di cura farmacologica, fragilità emotiva emersa all’udienza di comparizione, nel corso della quale è stata incapace di controllare il pianto. Ragione per cui ha prescritto che: “le visite madre/figlio si tengano alla presenza costante di almeno uno dei genitori della moglie”.

Ha disposto, allo stato, l’affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso il padre, rigettando, altresì, la richiesta della madre di assegnazione della casa coniugale.


Si ringrazia l’Avv. Anna Paola Mariella, associata Ondif sez. barese

editor: Fossati Cesare