Protezione internazionale per il malato mentale del Gambia - Cass. Civ., Sez. I, ord. 14 maggio 2024 n. 13212
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In tema di protezione sussidiaria, la valutazione di credibilità relativa a fatti che potrebbero essere qualificati come "trattamenti inumani e degradanti", ai sensi dell'art. 14, lett. b) del d.lgs. n. 251 del 2007, impone al giudice di indagare, "ex officio", il racconto del richiedente non solo sul piano dell'attendibilità e della coerenza, ma anche su quello delle condizioni del Paese d'origine, con particolare riferimento al contesto sociale e culturale.
Alla luce di questi principi, deve essere accolto il ricorso presentato da un cittadino, nella specie del Gambia, laddove non sia stato svolto adeguato approfondimento istruttorio al fine di accertare se in quel paese sussista il rischio per i malati mentali di essere sottoposti a trattamenti disumani e degradanti, per quanto di rilevanza ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14 lett. b) del D. Lgs. 251/2007.
Straniero – Richiedente affetto da patologia mentale - Protezione sussidiaria - Valutazione di credibilità - Rif. Leg. artt. 2, 3, 5, 7, 11, 14 del D. Lgs. 19 novembre 2007 n. 251.
editor: Cianciolo Valeria
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