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Gli accordi negoziali conclusi tra le parti non possono essere oggetto di giudizio. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 18 aprile 2024, n. 10492

Cass. Sez. I, Est. Iofrida, ord. 18.04.24 n.10492 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il giudice, in sede di divorzio o di revisione delle condizioni economiche, non può entrare nel merito del negozio giuridico privato, non trasposto nella sentenza di divorzio, con il quale le parti avevano ritenuto di regolamentare, in via transattiva, il contributo divorzile, integrandolo, in quanto, trattandosi di un contratto, espressione dell'autonomia negoziale, esso potrà essere risolto secondo i modi previsti dalla legge.

Rif. Leg. Art. 9 Legge 1 dicembre 1970, n. 898 e ss.mm.ii. abr.

 

Assegno divorzile: natura, presupposti e finalità – Onere della prova – Accordi negoziali in sede di giudizio

 

La Suprema Corte, nella fattispecie, rileva come il tema della valenza degli accordi negoziali conclusi dai coniugi in sede di separazione consensuale o di divorzio congiunto, c.d. accordi "a latere", in relazione ad un giudizio di revisione delle condizioni di divorzio presenti profili di novità che rendono opportuna la trattazione in pubblica udienza.

Si richiama in ogni caso l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite n. 32198/2021 secondo il quale la sopravvenuta convivenza del coniuge richiedente con altra persona non determina la perdita automatica del diritto all'assegno divorzile, che sopravvive per la componente compensativa, nell'ipotesi in cui essa intervenga quando l'assegno divorzile sia stato già previsto e debba solo essere revisionato, e non comporta che il beneficiario, affinché persista il diritto, dia prova dei presupposti di esso.

editor: Fossati Cesare