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Litisconsorzio nel vincolo di destinazione su beni immobili - Tribunale Forlì, Sez. Civ., sent. 2 gennaio 2024

Martedì, 16 Luglio 2024
Giurisprudenza | autonomia privata e contrattuale | Merito Sezione Ondif di Forlì - Cesena
Tribunale Forlì, Sez. Civ., sentenza 2 gennaio 2024 - Giudice Sartoni per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L’atto in forma pubblica di destinazione di beni immobili alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili nella specie a persone fisiche - per far fronte alla soddisfazione di esigenze di studio, di formazione e di avviamento alla professione dei nipoti in linea retta del disponente -, sebbene sia volto a garantire i diritti dell’istruzione e allo studio, costituzionalmente garantiti, non integra di per sé l’adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatorio per legge (né nell’ambito del rapporto genitore / figlio, né quindi a maggior ragione del rapporto nonno / nipote), ma configura un atto a titolo gratuito, in quanto determina un sacrificio patrimoniale da parte del disponente, che non trova alcuna contropartita in un’attribuzione in suo favore.
In analogia al negozio atipico e più complesso di dotazione patrimoniale del trust, nell’ambito del quale il trustee è sempre litisconsorte necessario, i beneficiari – tanto del trust, quanto dell’atto di destinazione di beni ex art. 2645 ter c.c. - non essendo titolari di diritti attuali sui beni vincolati, non sono litisconsorti necessari.


Contratti - Litisconsorzio - Atto di costituzione di vincolo di destinazione -Vincolo di destinazione su beni immobili - Rif. Leg. artt. 1325, 1341, 1342 e 1418, 2645-ter e 2901 cod. civ.

editor: Cianciolo Valeria