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L’assegno di mantenimento in favore del coniuge va parametrato considerando il generale tenore di vita reso possibile in costanza di matrimonio, non la fruizione di singoli beni. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 10 aprile 2024, n. 9708

Cass. sez.I, Est. Parise, ord. 10.04.24 n.9708 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nell’ambito della separazione personale dei coniugi, il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della parte economicamente più debole deve avvenire considerando, piuttosto che la cessazione del godimento diretto di particolari beni, il generale tenore di vita goduto in costanza della convivenza, da identificarsi avendo riguardo allo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi e tenendo conto, quindi, di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro.

Conf. Cass. Civ. 20638/2004, Cass. 5061/2006

Rif. Leg. Art. 156 c.c.

Assegnazione della casa familiare – Assegno di mantenimento del coniuge – Accertamenti e indagini della Guardia di Finanza

La Corte di Cassazione, nell’ordinanza in oggetto, precisa che la condizione per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione è la non titolarità di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli permettano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti, con riguardo alle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del richiedente.

Nell'ambito di un simile accertamento è necessario, tuttavia, non confondere il tenore di vita con la fruizione diretta di particolari beni, il cui venir meno costituisce la fisiologica conseguenza della scelta dei coniugi di separarsi.

Correttamente la Corte territoriale non ha fatto riferimento a un concetto di stile di vita ancorato alla cessazione del concreto godimento di specifiche utilità (vacanze in barca o soggiorni negli immobili di proprietà della benestante famiglia dell'ex marito), essendo, peraltro, una simile disponibilità ascrivibile ad una rilevante posizione patrimoniale non del coniuge, ma della sua famiglia di origine.

editor: Fossati Cesare